Il diritto di asilo: chi è e quali diritti ha in italia un rifugiato politico?
Il tema del diritto di asilo è oggi di grande attualità e spesso oggetto di facili generalizzazioni e infinite strumentalizzazioni. A dispetto della confusione presente troppo spesso nel racconto che viene fatto da media e politica, il diritto di asilo è compiutamente regolamentato sotto l’aspetto giuridico, sia a livello nazionale che, soprattutto, sovranazionale.
Da oggi cercheremo di capire, passo dopo passo, cos’è il diritto di asilo, chi può richiederlo, quali sono le regole italiane ed europee e quali sono i confini entro i quali si applicano.
I REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO: LA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951
A dirci chi è, nel mondo di oggi, un rifugiato politico non è né la legge italiana e neppure la normativa comunitaria. Da oltre sessant’anni, infatti, è in vigore la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, che lega oggi 147 Stati in tutto il mondo.
La Convenzione di Ginevra del 1951 definisce un rifugiato politico:
“Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi” (art. 1 A (2)).
Dunque il Paese di arrivo è solamente chiamato, una volta ricevuta la richiesta di asilo da uno straniero arrivato sul territorio nazionale, a valutare la sussistenza congiunta di tutti i requisiti delineati dall’art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra. Se lo Stato di arrivo accerta la sussistenza di tali requisiti, è obbligato dal diritto internazionale ad offrire protezione al richiedente asilo.
La Convenzione di Ginevra è ad oggi l’unico strumento di diritto internazionale che ci permette di individuare una categoria di soggetti giuridicamente ritenuti meritevoli di protezione internazionale. Questo significa che un soggetto che non rispetti i requisiti di cui alla definizione sopra riportata non avrà, in linea teorica, alcuna possibilità di ottenere protezione dallo Stato ospitante.
L’UNIONE EUROPEA RICONOSCE LA “PROTEZIONE SUSSIDIARIA”
L’Unione europea, però, prevede una forma ulteriore di protezione internazionale, la c.d. “protezione sussidiaria”, che viene accordata al “cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese” (art. 2, lett. e, direttiva n. 2004/83/CE).
Questo significa, in buona sostanza, che può essere concessa una forma di protezione internazionale (seppur meno incisiva) anche a quei soggetti che, pur non avendo subito persecuzioni e/o non rischiando di essere perseguitati per i motivi di cui alla Convenzione di Ginevra, corrano un rischio effettivo di subire un danno grave (pena di morte, tortura, minaccia concreta al diritto alla vita) alla propria persona in caso di respingimento della loro domanda.
In casi particolari, lo Stato italiano può accordare un’ulteriore forma (attenuata) di protezione, qualora sussistano “gravi motivi di carattere umanitario” rispetto a un soggetto non avente i requisiti per ottenere né lo status di rifugiato, né la protezione sussidiaria.
Pietro Bombonato