"In punta di diritto": I requisiti di preselezione per il tutore volontario di un minore straniero non accompagnato
Parte oggi la nostra rubrica "In punta di diritto" a cura di Michela Vallarino, Vice presidente del VIS, che si occuperà degli argomenti di carattere legale che caratterizzano il settore della migrazione. In questo primo appuntamento parleremo di tutela dei minori non accompagnati ed in particolare dei requisiti di preselezione che chiede la legge a chi si propone come loro tutore.
La legge 7 aprile 2017 n. 47 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21/4/2017 n. 93), la cosiddetta “legge Zampa” contiene “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” e delinea un sistema organico ed articolato di accoglienza e protezione dei minori stranieri che si trovino per qualsiasi causa nel nostro territorio, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.
Qui interessa in particolare approfondire quanto prevede l'art. 11 della legge:
“Art. 11. Elenco dei tutori volontari
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.”
Dopo l'approvazione di detta legge l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha proposto alcune linee guida per la selezione, formazione e iscrizione degli elenchi dei tutori volontari, nella dichiarata consapevolezza dell'esistenza di esperienze diverse in ambito nazionale e con l'obiettivo di assicurare una base comune su tutto il territorio italiano (il testo delle linee guida a cui fare riferimento è reperibile sul sito del Garante: http://www.garanteinfanzia.org).
Tre sono le fasi che compongono la procedura di selezione dei tutori volontari: preselezione, formazione ed iscrizione nell'elenco.
Oggi iniziamo ad esaminare la fase della preselezione e i requisiti richiesti per accedervi così come previsti nelle predette linee guida.
La procedura avviene preferibilmente attraverso la predisposizione di un bando regionale pubblico e aperto (senza data di scadenza), con indicazione espressa della gratuità e volontarietà della funzione del tutore.
I requisiti richiesti per la preselezione tengono conto delle funzioni a cui è chiamato il tutore, persona che, motivata e sensibile al superiore interesse del minore, svolge il compito di rappresentanza legale, persegue il riconoscimento dei suoi diritti, ne promuove il benessere psico-fisico, vigila sui percorsi di educazione e integrazione e sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione, ne amministra l'eventuale patrimonio. Trattasi di una specificazione di quanto prevede sulla tutela in generale l'art. 357 del codice civile (“Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”).
Nella domanda occorre, quindi, autocertificare, a pena di inammissibilità:
- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata l’adeguata conoscenza della lingua italiana – DPCM 174/94). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di stati non appartenenti all’Unione Europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all’attività di eventuale tutore volontario, che verrà verificata dalla Commissione che svolgerà i colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali;
- residenza anagrafica in Italia;
- compimento 25 ° anno di età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza personale o di prevenzione;
- assenza di condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c. ed, in particolare, avere la libera amministrazione del proprio patrimonio, non essere stato/a oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione e sospensione della responsabilità genitoriale, non essere stato/a rimosso da altra tutela, essere iscritto/a nel registro dei falliti, avere una “ineccepibile condotta”, ossia idonea sotto il profilo morale, avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione, non trovarsi in conflitto di interessi con il minore.
Detti requisiti ricalcano sostanzialmente quelli previsti dalle norme generali in materia di tutela (348 e 350 c.c.) ed in parte sono declinazioni specifiche (ad es. la richiesta mancanza di “conflitto di interessi” è un requisito più ampio rispetto a quello non avere liti in corso con il minore, previsto dall'art. 350 c.c.).
Oltre ai sopra citati requisiti previsti a pena di inammissibilità si possono, inoltre, dichiarare il possesso di uno specifico titolo di studio e di particolari qualità personali e professionali utili allo svolgimento della funzione, come formazioni specifiche sulla materia, conoscenza di lingue straniere, esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei MSNA all'interno di associazioni o agenzie educative, ambiti professionali qualificanti.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata presso gli uffici dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (o, in mancanza, all'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza) che, verificata la sussistenza dei requisiti (eventualmente, se opportuno, anche attraverso un colloquio diretto) ammettono i candidati alla formazione (solo successivamente, all'esito della formazione, confermata la disponibilità, avviene l'iscrizione nell'elenco istituendo presso ogni tribunale per i minorenni).
Le linee guida precisano che l'inserimento dei tutori già iscritti negli elenchi attualmente esistenti all'interno dei nuovi elenchi avviene automaticamente (salvi approfondimenti/monitoraggio, autocertificazione dei requisiti e produzione del casellario giudiziale).
Per il reperimento dei bandi e della relativa modulistica occorre fare riferimento agli uffici dei garanti locali (o, in mancanza, all'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nazionale).
Nella prossima puntata analizzeremo la fase della formazione.
Michela Vallarino, Vice presidente del VIS